EUROcrediti srl - EUROcontrol srl - EUROincassi srl - La Gestione del Credito - Soluzioni & Servizi integrati
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Introduzione
- Diffida di pagamento et messa in mora

- Azione di cognizione ordinaria
- Ingiunzione di pagamento (D.I)
- Azione esecutiva

Istanza di fallimento

E’ a tutti noto che un’impresa commerciale (sia individuale, sia costituita in forma societaria) può essere dichiarata fallita qualora si trovi in stato di insolvenza (con esclusione della piccola impresa e di quelle artigiane).

E’ chiaro che lo stato di insolvenza dovrà essere, in qualche modo, comprovato attraverso elementi documentali o di altra natura (protesti, pignoramenti negativi e/o infruttuosi ecc.). Precisiamo che, di solito, la EUROcrediti preannuncia alla parte debitrice il deposito della istanza di fallimento che andrà a presentare in suo danno, sì da stimolare una maggiore pressione a pagare semprechè non sia ancora in definitiva e irrisolvibile situazione di decozione patrimoniale.

Va ricordato che l’istanza di fallimento è una delle procedure meno costose, ed in molti casi la più incisiva per spingere ad una eventuale amichevole composizione fra le parti.

Si dà atto altresì che il fallimento del debitore permette al creditore di defiscalizzare il proprio credito ex art. 101 comma 5 T.U.I.R..
Tuttavia la presentazione di una istanza di fallimento non esclude la possibilità di far valere contemporaneamente altre azioni giudiziali volte alla realizzazione del credito insoluto.

- Azione revocatoria e azione surrogatoria
- Sequestro conservativo

- Azioni penali
- Considerazioni
- La cessione dei crediti quale scelta economica in presenza di crediti di dubbia riscossione