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- Introduzione
- Diffida di pagamento et messa in mora

- Azione di cognizione ordinaria
- Ingiunzione di pagamento (D.I)

Azione esecutiva
Si può dar corso all’azione esecutiva quando si è in possesso del cosiddetto titolo esecutivo, cioè di un titolo o di una formula che consente di eliminare tutta la fase di accertamento del credito, considerandolo presuntivamente già accertato. In pratica, quando siamo in possesso di una cambiale, di tratta accettata con firma sul titolo, o di assegni (purchè in regola con i diritti di bollo e non prescritti) o di altro titolo equivalente, ovvero di una sentenza definitiva (o quanto meno dichiarata provvisoriamente esecutiva), ovvero di un D.I. divenuto esecutivo in quanto non opposto e/o dichiarato provvisoriamente esecutivo foss’anche opposto, si è in grado di dare corso all’esecuzione forzata nei confronti della parte debitrice. Infatti, notificando il precetto, e decorso 10 gg., si può chiedere il pignoramento, vale a dire si può iniziare ad aggredire il patrimonio del debitore. E’ opportuno precisare che i debitori titolari di imprese individuali e/o soci di società di persone, rispondono personalmente, ovvero con il proprio patrimonio costituito da beni mobili, immobili ed eventuali crediti nei confronti di terzi per stipendi, provvigioni, od altro; così pure sono pignorabili eventuali quote di partecipazioni in società di capitali (ad esempio sono pignorabili le quote di società a responsabilità limitata o di società per azioni). L’azione esecutiva anzidetta si conclude col pagamento del credito azionato, con la vendita del compendio pignorato o con l’assegnazione di quest’ultimo a favore del creditore (dicesi per la pessima qualità delle cose mobili pignorate e lo scarso valore reale delle stesse non è conveniente orientare il creditore ad optare per l’assegnazione); tuttavia occorre ricordare che, qualora l’esito dell’esecuzione forzata risultasse parzialmente positivo e/o del tutto negativo, al creditore rimane sempre la facoltà di poter anche in seguito, ottenere altre esecuzioni (semprechè vengano individuati altri beni del debitore utilmente pignorabili).


- Istanza di fallimento
- Azione revocatoria e azione surrogatoria
- Sequestro conservativo

- Azioni penali
- Considerazioni
- La cessione dei crediti quale scelta economica in presenza di crediti di dubbia riscossione