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La cessione dei crediti quale scelta economica in presenza di crediti di dubbia riscossione

La questione legata alle sofferenze di crediti incagliati e di dubbia esigibilità rimane ancora oggi un grosso problema anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, riguardante la possibilità di portare immediatamente a perdita esclusivamente i crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

Nel resto dei casi (commercianti in difficoltà economiche ma non dichiarati falliti, privati, agricoltori, liberi professionisti, piccoli imprenditori, artigiani, ditte cessate da oltre 1 anno, debitori insolventi, imprese estere) i problemi permangono.

Tuttavia, resta da notare che la normativa in essere, art. 101 comma 5 del T.U.I.R., è stata ridimensionata in seguito alla emanazione delle norme attuative (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1988 n. 42).

Infatti, l’art. 11 del D.P.R. n. 42 esclude l’applicazione del beneficio in caso di amministrazione controllata, non annoverando detta procedura fra quelle idonee a determinare la perdita certa del credito risultante assoggettata alla procedura di concordato preventivo.

In considerazione di quanto precede, appare chiaro che l’unica via rapida, certa ed efficace per liberarsi definitivamente di crediti in sofferenza, è ricorrere alla cessione “pro-soluto” degli stessi, sì da determinarne la perdita certa e definitiva.

Per una maggiore individuazione dell’iter procedurale da seguire, nonché delle norme giudiridiche che regolamentano l’istituto in esame, facciamo espresso rinvio alla lettura di quanto riportato alla pagina Acquisizione crediti.