EUROcrediti srl - EUROcontrol srl - EUROincassi srl - La Gestione del Credito - Soluzioni & Servizi integrati
Chi siamo - Le origini
Le societą del Gruppo EUROcrediti
Servizi base
Recupero crediti in sofferenza
Acquisizione crediti insoluti
Assistenza commerciale/legale
Servizi telematici
Area Clienti
Corrispondenti
FAQ
Iscrizione news_letter
Collaborazione - lavoro
Home page
Mappa del sito
Assistenza commercialle/legale


- Introduzione
- Diffida di pagamento et messa in mora

- Azione di cognizione ordinaria

Ingiunzione di pagamento (D.I)

Dicevamo in precedenza che è estremamente utile poter utilizzare elementi documentali che, provenendo dal debitore, consentono di appurare che del credito del quale si chiede il pignoramento esista la prova scritta. In effetti, allorché del credito possa essere fornita la prova scritta, invece di instaurare una causa di cognizione ordinaria, si può chiedere al Giudice di Pace o al Presidente del Tribunale un decreto ingiuntivo (costituente oggi la via breve per ottenere un titolo esecutivo). Esso offre il vantaggio che, essendo costituito da una ingiunzione che il giudice intima, nei diretti confronti della parte debitrice, per l’effettuazione del pagamento (oltre agli interessi moratori e alle spese legali), o viene opposta (giusta notifica di un atto di citazione in opposizione) da controparte entro 40 gg. dalla data di notificazione, oppure diviene esecutivo.

E’ evidente quindi il grosso vantaggio che offre il D.I. rispetto al giudizio di cognizione ordinario, potendosi conseguire il titolo esecutivo in uno spazio di tempo molto breve. Si rende altresì necessario ripetere che se controparte per qualsiasi motivo (anche pretestuoso) dovesse opporsi, si instaura un vero e proprio procedimento di cognizione ordinario e quindi i tempi necessariamente si prolungano notevolmente.

Pur tuttavia, la parte creditrice, anche nel caso di opposizione fatta valere dal convenuto (debitore), può chiedere al giudice che conceda intanto la provvisoria esecutività del decreto, il che è consentito, entro certi limiti.

Dove venisse concessa la clausola della cosiddetta provvisoria esecutività del decreto, il creditore potrebbe già dar corso alla azione esecutiva per conseguire la realizzazione del credito (fermo restando la prosecuzione della causa di opposizione) avvantaggiandosi in modo sostanziale.


- Azione esecutiva
- Istanza di fallimento
- Azione revocatoria e azione surrogatoria
- Sequestro conservativo

- Azioni penali
- Considerazioni
- La cessione dei crediti quale scelta economica in presenza di crediti di dubbia riscossione