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Introduzione
- Diffida di pagamento et messa in mora

- Azione di cognizione ordinaria
- Ingiunzione di pagamento (D.I)
- Azione esecutiva
- Istanza di fallimento
- Azione revocatoria e azione surrogatoria
- Sequestro conservativo


Azioni penali

Come dicevamo prima, il debitore potrebbe essere sensibile anche ad eventuali minacce di azioni penali che possano in qualche modo rappresentare come illecito il comportamento tenuto. Il debitore potrebbe, infatti, avere contratto il debito con il tacito proposito di non adempiere, ponendo in essere comportamenti idonei ad indurre in errore il creditore all’atto della compravendita, procurando il tal modo a sè stesso (o ad altri) un ingiusto profitto ai danni del creditore. In questo caso si può rientrare nella fattispecie del reato di truffa, previsto dall’art. 640 del c.p.. Se invece il debitore, all’atto dell’acquisto, dissimulando il proprio stato di insolvenza contrae l’obbligazione con il proposito di non adempierla, si può rientrare nell’ipotesi di reato di insolvenza fraudolenta, previsto dall’art. 641 del c.p.. Entrambi i reati sono perseguibili a querela della parte offesa, cioè dal creditore raggirato o comunque danneggiato. La querela e/o la denuncia va presentata entro tre mesi dal momento in cui il creditore si rende conto che è stato compiuto nei suoi confronti un fatto di rilevanza penale. Nelle ipotesi più gravi (ad es. per l’esistenza di un danno economico piuttosto elevato, od altro) il reato di truffa è procedibile d’ufficio e quindi la denuncia del debitore attiva un procedimento che poi segue il suo corso autonomamente (indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale, decisione del Giudice delle indagini preliminari di rinvio a giudizio, fissazione del processo). Se il debitore paga, è quasi sempre possibile estinguere il procedimento penale con la remissione della querela, se si tratta ovviamente delle ipotesi meno gravi (in quanto per quelle più gravi, come abbiamo spiegato, il reato di truffa diventa procedibile d’ufficio). E’ possibile altresì la costituzione di parte civile nel corso del procedimento penale, e cioè la richiesta di risarcimento dei danni formulata al dibattimento. Nulla toglie che anche tali azioni penali possano essere esperite in aggiunta a quelle civili già dette sopra e quindi come ulteriore contributo, psicologico e soprattutto giuridico, idoneo ad indurre il debitore a soddisfare la sua obbligazione, che è poi lo scopo sostanziale cui mira il creditore.


- Considerazioni
- La cessione dei crediti quale scelta economica in presenza di crediti di dubbia riscossione