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Introduzione
- Diffida di pagamento et messa in mora

- Azione di cognizione ordinaria
- Ingiunzione di pagamento (D.I)
- Azione esecutiva
- Istanza di fallimento
- Azione revocatoria e azione surrogatoria

Sequestro conservativo

L’art. 671 c.p.c. disciplina un’azione cautelare frequentemente usata, volta ad assumere la possibilità di bloccare i beni del debitore, prima che gli stessi vengano ceduti a terzi.

Così facendo, ottenuto il provvedimento di sequestro conservativo da parte del giudice, il creditore potrà eseguirlo, bloccando giudizialmente il bene sequestrato, e conservarlo in una situazione di indisponibilità giuridica tale da consentire, in seguito, la eventuale soddisfazione del proprio credito attraverso una esecuzione su detto bene.

Si dà luogo ad una azione cautelare di tale tipo quando vi è pericolo che il debitore sottragga beni ai creditori, e non si abbia ancora la possibilità di effettuare esecuzioni forzate, in mancanza del relativo titolo esecutivo. Nelle more dell’azione giudiziale per conseguire tale titolo esecutivo è consentito al creditore richiedere, prima dell’instaurazione di un giudizio o anche nel caso di un procedimento di cognizione ordinario, un provvedimento di sequestro cautelativo, definito appunto sequestro conservativo. Il medesimo viene concesso dal Tribunale a condizioni che il creditore offra, seppure sommariamente, prove sia dell’esistenza del credito, sia di un imminente pericolo che il debitore possa sottrarre i propri beni alle garanzie patrimoniali offerte ai creditori (per esempio vendendoli o regalandoli velocemente). Se il provvedimento di sequestro conservativo verrà poi convalidato a conclusione della causa di cognizione, il bene potrà essere oggetto di esecuzione forzata da parte del creditore stesso.

 

- Azioni penali
- Considerazioni
- La cessione dei crediti quale scelta economica in presenza di crediti di dubbia riscossione