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Introduzione
- Diffida di pagamento et messa in mora

- Azione di cognizione ordinaria
- Ingiunzione di pagamento (D.I)
- Azione esecutiva
- Istanza di fallimento

Azione revocatoria e azione surrogatoria
L’art. 2901 c.c. disciplina la cosiddetta azione revocatoria, vale a dire quell’azione giudiziale che è data al creditore per revocare, (facendo dichiarare dal Tribunale, ovviamente) eventuali atti di disposizione del patrimonio, compiuti dal debitore, al fine di arrecare pregiudizio ai propri creditori. In sostanza, se il debitore vende un bene immobile o anche dei beni mobili di un certo valore, e ciò è fatto proprio per evitare che i medesimi possano essere aggrediti dai creditori con azioni di sequestri ovvero azioni esecutive, il creditore stesso può fare dichiarare inefficaci tali atti di vendita (o atti di donazione, o altro) compiuti dal debitore e, in tal modo, il bene torna a far parte del patrimonio del debitore e quindi può essere ancora soggetto alle azioni del creditore.

Oltre all’azione revocatoria, il c.c. prevede anche un altro tipo di azione giudiziale: l’azione surrogatoria (art. 2900 del c.c.).

L’azione surrogatoria è volta a far sì che il creditore possa surrogarsi (cioè sostituirsi processualmente) al debitore incerto, nell’esercitare i diritti di quest’ultimo.

In pratica, un debitore potrebbe essere creditore, a sua volta, di somme di denaro, ovvero potrebbe avere titoli per far valere eventuali azioni al fine di conseguire l’incasso di somme o la rivendica di beni mobili o immobili, ma questi potrebbe essere inerte nell’esercitare tali diritti, in sostituzione e vece del debitore.
Ovviamente, l’azione tende a far entrare nel patrimonio del debitore i beni o attività di varia natura e specie, che poi sono anch’essi da ricomprendersi nell’ambito della disponibilità patrimoniale del debitore, aggredibile da parte del creditore nei modi e termini già descritti in precedenza.


- Sequestro conservativo

- Azioni penali
- Considerazioni
- La cessione dei crediti quale scelta economica in presenza di crediti di dubbia riscossione