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RITARDI NEI PAGAMENTI In data 7 Novembre 2002 è entrato in vigore il D.LGS. 9 Ottqbre 2002 n.231 di “Attuazione della Direttiva2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
In pratica il Decreto Legislativo sopra citato é un provvedimento che impone alcune regole omogenee da rispettare all'interno del mercato unico europeo sia per una maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali fra le parti che per contrastare il fenomeno, molto diffuso in Italia e in Europa, dei ritardati pagamenti.
Allineandosi pertanto alla disciplina comunitaria è stato fissato un tempo medio di pagamento di 30 gg., che costituisce un punto di riferimento per la dilazione dei pagamenti nelle transazioni commerciali, ove non sia stabilito diversamente con atto formale scritto concordato fra le parti (Fattura, Lettera commerciale, Conferma d'Ordine). Dal giorno successivo alla scadenza (sia essa convenuta per scritto fra le parti ovvero dei 30 gg. se non definita diversamente) decorreranno automaticamente e obbligatoriamente gli interessi di mora stabiliti, a livello Europeo, pari al saggio legale vigente aumentato di sette punti percentuale.
Dal punto di vista contabile e fiscale é obbligatorio per il Fornitore calcolare e contabilizzare gli interessi di mora che produrranno RICAVI. Se gli interessi non vengono calcolati e fatturati al Cliente,vengono ripresi a tassazione dagli organi verificatori e tassati nell’esercizio di maturazione con aggravio di sanzioni relative.
E’ chiaro che il principio essenziale del Decreto, conseguente alla Direttiva CE, è quello di stabilire un rapporto di correttezza ed equità fra le parti per cui il Fornitore potrà stabilire già nella fattura, o attraverso altro documento scritto, le scadenze di pagamento anche frazionato concordate obiettivamente, mentre il Cliente dovrà rispettarle con coscienza evitando atteggiamenti che il provvedimento definisce “iniqui” quali l'insoluto abituale che aggiunge liquidità al Debitore a danno del Creditore o richiesta di termini di pagamento "esagerati" rispetto alla corretta prassi commerciale.
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