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REGIME FISCALE DEGLI INTERESSI DI MORA
“D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231”

La riforma tributaria ha innovato il regime fiscale degli interessi di mora, integrando la normativa civilistica introdotta dal decreto legislativo 231/02 sui ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in vigore dall’8 agosto 2002.

Infatti, il decreto legislativo 344/03 di attuazione della riforma fiscale (in vigore dal 1° gennaio 2004) ha introdotto due importanti innovazioni:

  • gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio di cui gli stessi sono percepiti/corrisposti e non più nell’esercizio in cui sono maturati. Pertanto si passa dall’applicazione del criterio di competenza a quello di cassa(cfr. art. 109, comma 7, nuovo Tuir);
  • il nuovo articolo 106 Tuir – ex articolo 71 – non prevede più la disposizione sulla deducibilità di svalutazioni e accantonamenti dei crediti per interessi di mora.

OSSERVAZIONI:

1) Contabilmente: le regole per la contabilizzazione non vengono inficiate dalle nuove disposizioni. Il creditore/contribuente dovrà quindi continuare a impiegare il principio di competenza, sostenuto anche dalle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali 15 e 19 e dallo Ias 18.

2) Fiscalmente: la scomparsa della necessità di stanziare un fondo determina – se gli interessi attivi di mora sono stati imputati a conto economico nell’esercizio di maturazione senza essere stati riscossi – che la tassazione venga ad essere posticipata al momento della riscossione. Tutto ciò si realizza attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi dell’anno di contabilizzazione e una in aumento nella dichiarazione dei rettiti dell’anno di riscossione.
Se invece gli interessi vengono corrisposti nell’esercizio in cui cominciano a maturare, contabilizzazione e tassazione avverranno al momento dell’incasso senza apportare alcuna modifica in sede di dichiarazione.
Per completezza si fa presente che le regole enunciate valgono anche per gli interessi passivi. In tal caso, a fronte della contabilizzazione di un componente negativo del reddito si apporterà, nella dichiarazione dei redditi, una variazione in aumento cui farà seguito, nell’esercizio di pagamento degli interessi, una variazione in dimunizione.

NOTE:

  • La fiscalità differita: se gli interessi sono stati contabilizzati per competenza e non sono, tuttavia, stati riscossi nel corso dell’esercizio, il creditore/contribuente dovrà contabilizzare le imposte differite secondo il Principio contabile n. 25 e lo Ias 12.
  • Disposizione transitoria: di particolare rilievo è la normativa al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 344/03 che prevede che il nuovo principio di cassa possa essere applicato anche retroattivamente a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 8 agosto 2002. Ma il legislatore ha precisato che sono fatti salvi i comportamenti tenuti sulla base del “vecchio” Tuir. Disposizioni che trovano applicazione fino al 31 dicembre 2003. Il creditore/contribuente, pertanto, può scegliere tra vecchia e nuova normativa fiscale sui periodi d’imposta compresi tra l’8 agosto 2002 e il 31 dicembre 2003.

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