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FALLIMENTI
ANNOTAZIONI PER I CREDITORI

1) Artigiani
I Creditori che ritengono di avere i requisiti per I'ammissione allo stato passivo in sede privilegiata in quanto imprenditori artigiani ai sensi e per gli effetti della legge quadro n. 443 del 1985, per comprovare tale requisito devono allegare:

  • il certificato della Camera di Commercio con l'iscrizione all’Albo Artigiani;
  • I'estratto libro matricola riferito all’epoca in cui il credito è sorto;
  • il bilancio o comunque libro inventari sempre con riferimento all' anno o agli anni in cui il credito è sorto;
  • la copia delle dichiarazioni IVA e copia della dichiarazione dei redditi;
  • per le imprese che esercitano l’attività artigiana in forma societaria dovrà altresì essere prodotta la copia dei bollettini di versamento di pagamento della previdenza dei singoli soci.

2) Cooperative di produzione e lavoro
Oltre alla iscrizione all' Albo prefettizio occorre allegare la documentazione che comprovi:
a) il numero dei soci ed il numero dei dipendenti;
b) le modalità di distribuzione degli utili e le modalità di loro destinazione alla riserva legale;
c) i criteri di assegnazione dei ristorni;
d) il bilancio e la dichiarazione dei redditi.

3) Banche
Le Banche devono allegare gli estratti conto dell'anno anteriore al fallimento e, se fondano la domanda su decreto ingiuntivo, la specifica completa degli interessi maturati successivamente al provvedimento. Se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato dopo la data del fallimento devono essere allegati alla domanda di ammissione al passivo anche tutti i documenti giustificativi del credito.

4) Spese
Le spese sostenute per I'assistenza professionale per l'insinuazione allo stato passivo del fallimento non vengono ammesse. Le spese sostenute per il procedimento monitorio per sentir dichiarare I'esistenza e la consistenza del proprio credito, ivi comprese quelle per i professionisti che hanno assistito il creditore, sono ammesse in chirografo.

5) Imposta sul valore aggiunto
Il credito di rivalsa relativo all'imposta sul Valore Aggiunto (IVA) viene ammesso in privilegio (Privilegio speciale) solo se i beni oggetto della fornitura siano acquisiti all'inventario fallimentare,

6) Interessi
1) Crediti Chirografici: gli interessi devono essere calcolati fino alla data della dichiarazione di fallimento.
2) Creditori privilegiati:
- Creditori assistiti da privilegio generale e spese: gli interessi sono ammessi in privilegio sino alla data della dichiarazione di fallimento ed in chirografo per il periodo successivo.
- Crediti garantiti da pegno e ipoteca: gli interessi sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 2855 e 2788 cc. Nel caso che il fallimento consegua a procedura di concordato preventivo, gli interessi devono essere calcolati fino alla data di presentazione della domanda dì concordato.

7) Crediti da lavoro dipendente
I crediti relativi a rapporti di lavoro dipendente devono essere distinti:
- per T.F.R. (Trattamento Fine Rapporto);
- per le ultime mensilità di retribuzione (fino ad un massimo di tre) non percepite;
- per le altre competenze pregresse;
- per rivalutazione monetaria sul T.F.R.
- per rivalutazione monetaria sulle ultime mensilità (fino ad un massimo di tre) non percepite;
- per rivalutazione monetaria sulle altre competenze pregresse;
- per interessi legali su T.F.R. rivalutato;
- per interessi legali sulle ultime mensilità (Fino ad un massimo di tre) non percepite;
- per interessi legali su altre competenze pregresse.
Gli interessi si calcolano dalla maturazione del diritto fino alla data di esecutività dello stato passivo.

8) NOTE DI VARIAZIONE I.V.A.
Si fa osservare che l’art. 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. c-bis del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifiche, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e dall'art. 13-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 consente al cedente o al prestatore di eseguire la variazione in diminuzione in relazione agli importi che non risultino recuperati a carico del cessionario o del committente 'a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose".
In ipotesi di fallimento, occorre, quindi, individuare l'esatto momento in cui si ha la certezza della totale o parziale infruttuosità della procedura.
Come precisato dalla circolare n. 77 del 17 aprile 2000, il presupposto dell'esercizio della facoltà di cui al citato articolo 26 si realizza solo a seguito della ripartizione finale dell'attivo,
Ne consegue che la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione potrà essere esercitata dal cedente o prestatore non prima di tale momento.

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